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Fatturazione elettronica e Detrazione IVA

Dal 1° gennaio 2019 stop - o ritardo - alla detrazione Iva sugli acquisti se manca la fattura elettronica.

La fattura elettronica emessa tardivamente nel primo semestre 2019 non verrà sanzionata, ma ritarderà la detrazione per l’acquirente/committente. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, in occasione del forum promosso dal Sole 24 Ore il 12 novembre scorso. Per effetto della disposizione introdotta dall’articolo 10 del Dl 119/2018, nel primo semestre 2019 la fattura elettronica può essere emessa entro il termine della liquidazione Iva, senza applicazione della sanzione (sarebbe fissata nella misura dal 90 al 180% dell’imposta).

Il reverse charge non va comunicato allo Sdi

Le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al sistema d’interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell’imposta può, comunque, inviarle anche per ottenere la sua conservazione a norma. Al contrario, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e vanno sempre spedite allo Sdi. L’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, poi, non riguarda le fatture emesse prima del 1° gennaio 2019 che rimangono cartacee.

Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto

Minimi e forfetari sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, ma sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Tali soggetti, così come i condomìni e gli enti non commerciali, possono reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate, e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture.